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Tribunale di Ancona accesso alle cancellerie – gestione prenotazione on line

Cari colleghi,

sempre al fine di limitare gli accessi nel palazzo di Giustizia per contenere i possibili contagi la Presidenza del tribunale ha ritenuto di dover predisporre un sistema di prenotazione per l’accesso in cancelleria.

Il sistema adottato durante l’estate – consistente nella prenotazione telefonica per fissare l’appuntamento con l’ufficio – si è dimostrato inefficiente al di la di ogni tolleranza ed era dunque improponibile per

il periodo di ripresa a pieno dell’attività lavorativa.

L’Ufficio ha dunque attivato un vero e proprio canale informatico, sostanzialmente analogo a quello da tempo in vigore per la richiesta di copie, che consente di gestire la prenotazione in maniera rapida e

soprattutto con la certezza di avere riscontro alla richiesta di accessi.

Nell’incontro tenutosi lunedì 14/9 con i dirigenti le cancellerie e con il Presidente del tribunale abbiamo avuto rassicurazioni circa la flessibilità che assisterà il sistema, ad esempio laddove l’esigenza di

accedere alle cancellerie sorga durante un’udienza con conseguente impossibilità di programmare la richiesta di appuntamento.

Trovate in allegato il provvedimento nonchè il manuale operativo.

Nel rammentarvi l’entrata in vigore di tale nuova modalità di accesso a far data dal 1/10/2020 porgo a tutti un cordiale saluto.

Ordine degli Avvocati di Ancona

Il Presidente

Avv. Maurizio Miranda

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Adempimenti antiriciclaggio

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Protocollo n. 7669/20                                                                                                                  Ancona, 16 luglio 2020

Care Colleghe Cari Colleghi,

In merito agli adempimenti antiriciclaggio, si precisa quanto segue.

Gli adempimenti per gli studi legali sono previsti dalle seguenti norme:

D.LGS. 90/2017

Attuazione della IV Direttiva (UE) 2015/849

Art. 16. (Procedure di mitigazione del rischio).

  1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. ((In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalita’ stabilite dalle autorita’ di vigilanza di settore nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).))
  2. Le autorita’ di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2*, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
  3. a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  4. b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attivita’, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
  5. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. 4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

*ART. 11 COMMA 2

  1. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attivita’, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresi’ responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

E’ importante precisare che l’organismo di autoregolamentazione, per la nostra categoria a cui la norma in parola fa espresso riferimento, non è il Consiglio dell’Ordine ma il CNF.

L’art. 11 comma 2, su riportato, spiega chiaramente che è il CNF ad indicare le linee guida in materia di antiriciclaggio.

Il CNF, in ottemperanza al detto obbligo, ha adottato le linee guida nella seduta del 20.09.2019, che per comodità si allegano, nelle quali vengono indicate le regole tecniche da seguire per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, il controllo continuo e la conservazione le regole tecniche definiscono in maniera esaustiva gli adempimenti da porre in essere.

Il punto non chiaro riguarda la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure, come indicato all’art. 16 comma 1 lett. b).

La norma sembra indicare che tali funzioni, rientranti nel novero delle procedure da adottare, debbano essere implementate “se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attivita‘”.

L’organismo di autoregolamentazione (CNF) nelle regole tecniche non ha specificato quali siano i requisiti dimensionali, degli studi legali, che impongano l’adozione delle predette funzioni, specialmente la funzione di revisore indipendente, quindi, si può dedurre che, effettuata l’autovalutazione del rischio, sia il titolare dello studio legale a stabilire se sia necessario e opportuno adottare anche le ulteriori procedure indicate all’art. 16 comma 1 lett b).

(Sul punto, a mero titolo informativo, il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili), al contrario, nelle linee guida ai propri iscritti ha ben specificato i requisiti dimensionali degli studi che impongono l’adozione delle predette procedure.)

Infatti, la regola tecnica n. 3 prevede: “Gli “Adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati” approvati dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, trovano applicazione per le parti non in contrasto con il Decreto.”

Il Consiglio dell’Ordine, stante la modifica contenuta nella Legge di Bilancio 2020, relativa alla limitazione dell’uso del contante, ha ritenuto opportuno ricordare ai propri iscritti gli adempimenti contenuti nella normativa antiriciclaggio, senza pretendere di sostituirsi all’Organismo di autocontrollo (CNF), nella elencazione degli adempimenti in capo agli studi legali.

Pertanto, la chiave di lettura su esposta della normativa e delle regole tecniche, non deve in nessun caso essere ritenuta esaustiva e vincolante per gli iscritti.

In relazione alle richieste pervenute per ottenere un fac-simile per la valutazione e la gestione del rischio, il menzionato quadro normativo non consente tale predisposizione in ragione del fatto che la documentazione da produrre è altamente variabile e collegata alle dimensioni dello studio e soprattutto alla tipologia di attività esercitata.

Per quanto attiene la questione sopra affrontata del responsabile della funzione e del revisore indipendente, premesso che il richiamato quadro normativo non sembra imporre la nomina delle predette figure – che appare dunque una facoltà e non un obbligo – sarà cura del Consiglio richiedere un parere al CNF per ottenere i migliori chiarimenti sul punto.

Il Presidente Avv. Maurizio Miranda

Consigliere Avv. Mario Antonio Massimo Fusario

Consigliere Avv. Michelino Occhionero

Criteri e metodologie Gli adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati – aggiornamento al 14 luglio 2017 Regole tecniche

Gli adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati – aggiornamento al 14 luglio 2017

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